Divieto di garanzie personali atipiche «omnibus»: l'applicabilità diretta al patronage del limite di importo massimo garantito ex art. 1938 c.c.
Articolo
Data di Pubblicazione:
2011
Abstract:
Il lavoro evidenzia come l’attuale formulazione dell’art. 1938 c.c., nel prevedere la necessità della determinazione dell’importo massimo garantito per le obbligazioni future (o condizionali), esprima un principio generale di protezione e di ordine pubblico economico valevole – nonostante sia confinato nella disciplina tipica della fideiussione – anche per le garanzie personali atipiche quali, tra queste, le lettere di “patronage”.
Tipologia CRIS:
1.4 Nota a sentenza
Keywords:
Garanzie personali atipiche, Garanzie personali «omnibus», Patronage, Limite di importo massimo garantito, Ordine pubblico economico
Elenco autori:
Angelone, Marco
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