Publication Date:
2021
abstract:
Con questo contributo si è cercato di ricostruire la genesi che ha spinto i governi di molti paesi ad introdurre sistemi attivi di tracciamento digitale, nella consapevolezza che tali tecnologie potessero assolvere ad alcune importanti funzioni, sia di natura preventiva (campagne informative; avvisare digitalmente gli utenti potenzialmente contagiati; fornire strumenti di auto-diagnosi) che di contrasto (diminuire o spezzare le catene di infezione in tempi più brevi). La validità di tali sistemi si sostanzia, principalmente, nella individuazione e nell’arginamento di quei focolai casuali difficilmente individuabili ricorrendo alle misure di tracciamento analogico. Tuttavia, per essere efficaci, essi devono inserirsi in un servizio sanitario ben organizzato ed integrarsi con i metodi “tradizionali” di diagnosi.
Se la prerogativa di queste misure tecnologiche è quella riuscire ad ottenere un elenco di cittadini con la salute compromessa e che devono essere posti in isolamento, la loro ovvia controindicazione rimanda alla imposizione di forme intrusive di controllo e di sorveglianza, volte a condizionare i comportamenti degli osservati in nome della preservazione della salute pubblica: una tecnologia «[…] di tracciamento collettivo (e, pertanto, non solo dei positivi) sarebbe uno strumento non tanto diretto alla prevenzione del contagio, ma piuttosto ad un – irragionevole – controllo di massa» (Miniscalco 2020). Difatti, mentre nei paesi che attuano una politica garantista dei diritti democratici vengono proposte soluzioni di tracciamento digitale facoltative, altre realtà nazionali adottano misure obbligatorie ed intrusive, finalizzate alla raccolta indiscriminata di dati sensibili, mediante la tecnologia Geo-Tracking e la consultazione dei dati telefonici.
In un diffuso clima di timore ed incertezza, sono state introdotte misure che, solo qualche tempo fa, sarebbero state giudicate non percorribili e che avrebbero probabilmente incontrato forti resistenze. Anche se giustificata dalla contingenza, la necessità di tracciare gli individui al fine di preservare lo stato di salute non deve rischiare di compromettere le libertà e i diritti dei cittadini e assumere la forma di una sorta di autoritarismo digitale, potenzialmente in grado di perdurare anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria.
Se la prerogativa di queste misure tecnologiche è quella riuscire ad ottenere un elenco di cittadini con la salute compromessa e che devono essere posti in isolamento, la loro ovvia controindicazione rimanda alla imposizione di forme intrusive di controllo e di sorveglianza, volte a condizionare i comportamenti degli osservati in nome della preservazione della salute pubblica: una tecnologia «[…] di tracciamento collettivo (e, pertanto, non solo dei positivi) sarebbe uno strumento non tanto diretto alla prevenzione del contagio, ma piuttosto ad un – irragionevole – controllo di massa» (Miniscalco 2020). Difatti, mentre nei paesi che attuano una politica garantista dei diritti democratici vengono proposte soluzioni di tracciamento digitale facoltative, altre realtà nazionali adottano misure obbligatorie ed intrusive, finalizzate alla raccolta indiscriminata di dati sensibili, mediante la tecnologia Geo-Tracking e la consultazione dei dati telefonici.
In un diffuso clima di timore ed incertezza, sono state introdotte misure che, solo qualche tempo fa, sarebbero state giudicate non percorribili e che avrebbero probabilmente incontrato forti resistenze. Anche se giustificata dalla contingenza, la necessità di tracciare gli individui al fine di preservare lo stato di salute non deve rischiare di compromettere le libertà e i diritti dei cittadini e assumere la forma di una sorta di autoritarismo digitale, potenzialmente in grado di perdurare anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria.
Iris type:
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Keywords:
Covid-19, Digital contact tracing, controllo di massa, emergenza sanitaria
List of contributors:
Antonilli, Andrea
Book title:
L'impatto sociale del covid-19
Published in: