La prevedibilità dell’insolvenza aziendale: alcune evidenze empiriche sulle aziende italiane in concordato preventivo
Capitolo di libro
Data di Pubblicazione:
2017
Abstract:
L’informativa aziendale assume notoriamente il ruolo di trasferire all’esterno dei confini dell’azienda la conoscenza sulle condizioni di equilibrio generale e particolare che la caratterizzano al fine di fornire adeguato supporto al processo di decisione dei soggetti che a vario titolo sono portatori di interessi verso l’azienda medesima (stakeholder). Il legislatore italiano, come pure quello europeo, hanno negli anni indirizzato i propri interventi normativi alla disciplina degli aspetti qualitativi e quantitativi dell’informazione di bilancio, nel tentativo di tutelare le esigenze informative delle diverse categorie di stakeholder che, in quanto soggetti “esterni” all’azienda non avrebbero altrimenti altre modalità di accesso all’informazione sull’andamento e sulle performance aziendali. Il processo di standardizzazione (mediante l’adozione degli IFRS) e di armonizzazione contabile (mediante lo strumento normativo delle direttive comunitarie) intrapreso a livello comunitario non hanno comunque impedito il manifestarsi di significativi “scandali” finanziari che accentuano, con diverse modalità, elementi di crisi dell’attuale paradigma contabile. A ciò sia aggiunga l’influenza della crisi economico-finanziaria generalizzata a livello mondiale che ha ulteriormente messo in evidenza il vulnus dell’informativa di bilancio in particolar modo in relazione alla possibilità di determinare con sufficiente tempestività lo stato di difficoltà e di successiva crisi dell’azienda allo scopo di porre eventuali rimedi in vista del potenziale ripristino delle condizioni di equilibrio a valere nel tempo. Gli organismi cui tradizionalmente è stato normativamente affidato il compito di operare una attività di controllo sulla attendibilità
dell’informativa di bilancio, le società di revisione ovvero il collegio sindacale incaricato delle revisione legale dei conti, hanno progressivamente organizzato la propria attività focalizzando l’attenzione sulla misurazione del potenziale di rischio e sulla connessa verifica del rispetto del going concern principle e in ciò orientando la prospettiva di analisi, oltre che sulle informazioni contabili, anche e soprattutto sulla informativa complementare di matrice extracontabile. Numerosi sono stati infatti, in questi anni di turbolenza economica i casi di crisi e spesso anche di fallimento di grandi aziende, tenute alla revisione legale dei bilanci, il che ha attirato l’attenzione di studiosi e professionisti del settore sulla funzione del giudizio di revisione con particolare riguardo al rispetto del principio di continuità delle aziende in crisi, concentrando l’attenzione sulla congruenza tra giudizio finale del revisore e reale sorte dell’azienda in questione. Il revisore legale, o la società di revisione legale, è noto, deve esprimere il proprio giudizio sull’attendibilità del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sottoposte a controllo legale dei conti. Tale giudizio, può essere favorevole, può contenere rilievi dovuti a errata applicazione dei principi contabili, rilievi dovuti a situazioni di incertezza, può contenere richiami di informativa, può essere negativo ovvero risolversi in una impossibilità ad esprimere un giudizio. L’attività di revisione legale deve essere esercitata nel rispetto dei principi di revisione adottati dall’Unione Europea (principi di revisione internazionale ISA), soggetta a severi standards qualitativi e ad una vigilanza periodica. In sintesi, l’aspetto più rilevante del giudizio di revisione risiede
nel fatto che i revisori hanno la responsabilità di valutare se esiste dubbio circa la capacità di un’entità economica di continuare la proprio attività per un periodo ragion
dell’informativa di bilancio, le società di revisione ovvero il collegio sindacale incaricato delle revisione legale dei conti, hanno progressivamente organizzato la propria attività focalizzando l’attenzione sulla misurazione del potenziale di rischio e sulla connessa verifica del rispetto del going concern principle e in ciò orientando la prospettiva di analisi, oltre che sulle informazioni contabili, anche e soprattutto sulla informativa complementare di matrice extracontabile. Numerosi sono stati infatti, in questi anni di turbolenza economica i casi di crisi e spesso anche di fallimento di grandi aziende, tenute alla revisione legale dei bilanci, il che ha attirato l’attenzione di studiosi e professionisti del settore sulla funzione del giudizio di revisione con particolare riguardo al rispetto del principio di continuità delle aziende in crisi, concentrando l’attenzione sulla congruenza tra giudizio finale del revisore e reale sorte dell’azienda in questione. Il revisore legale, o la società di revisione legale, è noto, deve esprimere il proprio giudizio sull’attendibilità del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sottoposte a controllo legale dei conti. Tale giudizio, può essere favorevole, può contenere rilievi dovuti a errata applicazione dei principi contabili, rilievi dovuti a situazioni di incertezza, può contenere richiami di informativa, può essere negativo ovvero risolversi in una impossibilità ad esprimere un giudizio. L’attività di revisione legale deve essere esercitata nel rispetto dei principi di revisione adottati dall’Unione Europea (principi di revisione internazionale ISA), soggetta a severi standards qualitativi e ad una vigilanza periodica. In sintesi, l’aspetto più rilevante del giudizio di revisione risiede
nel fatto che i revisori hanno la responsabilità di valutare se esiste dubbio circa la capacità di un’entità economica di continuare la proprio attività per un periodo ragion
Tipologia CRIS:
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Keywords:
Going concern opinion, concordato preventivo, strumenti predittivi della crisi
Elenco autori:
DE LUCA, Francesco
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Titolo del libro:
L’attestazione dei piani di risanamento: profili giuridici ed economici-aziendali